Descrizione

CODICE DISCIPLINARE

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il comportamento dei dipendenti della scuola è regolato da una serie di norme, che stabiliscono il quadro complessivo degli obblighi del personale, gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni e le procedure di irrogazione.

Si pubblicano in quest’area del sito web di istituto il codice di comportamento e il codice disciplinare, costituiti dai seguenti documenti normativi di riferimento:

D.P.R. 16.04.2013 n. 62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Stabilisce i comportamenti ai quali tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche il personale scolastico, devono uniformarsi

Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR

Stabilisce i comportamenti ai quali tutti i dipendenti del MIUR devono uniformarsi

Art. 10-13 del CCNL Triennio 2016/18

Costituiscono il codice disciplinare per il personale A.T.A.(obblighi, sanzioni e procedure disciplinari, codice disciplinare)

Art. 29 del CCNL Triennio 2016/18

Responsabilità disciplinare personale docente ed educativo

Art. dal 492 al 501 del d. lgs. 16.04.1994 n. 297

Costituiscono il codice disciplinare per il personale docente

D. lgs. 27.10.2009 n. 150 – Artt. dal 67 al 73

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Modifica le procedure di irrogazione delle sanzioni ed introduce nuove tipologie di illeciti e di sanzioni

C.M. n. 88 dell’8.11.2010

Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Allegato 1 – C.M. 88Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009
Allegato 2 – C.M. 88Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
Allegato 3 – C.M. 88Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare

Allegato 4 – C.M. 88

Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare

D.M. n. 525 del 30.06.2014

Codice di comportamento del MIUR DM 30.06.2014 n. 525

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale dei predetti documenti equivale, a tutti gli effetti, alla loro affissione all’ingresso della sede di lavoro.

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